Reina no, Strootman si. Il Giudice sportivo non squalifica il portiere e neanche la Juve per il coro antisemita!

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Si conclude il girone d’andata, Serie A arrivata alla diciannovesima giornata. Nel prossimo weekend inizia la seconda parte della stagione, con la prima di ritorno che non vedrà protagonisti questi calciatori che sono stati fermati dal Giudice Sportivo per un turno:

BRUNO ALVES (Cagliari)

SILVESTRE Matias (Sampdoria)

DE ROSSI Daniele (Roma)

BROZOVIC Marcelo (Inter)

CIONEK THIAGO (Palermo)

LICHTSTEINER Stephan (Juventus)

RUDIGER Antonio (Roma)

Per la Roma dunque due calciatori non faranno parte della prossima trasferta ad Udine.

Inoltre, lo stesso Giudice Sportivo, ha respinto la richiesta della Sampdoria di squalificare il portiere Pepe Reina del Napoli, accusato dalla società blucerchiata di condotta antisportiva in occasione dell’espulsione di Silvestre nella gara disputata sabato sera al San Paolo. Queste le motivazioni: “Vista la richiesta di esame presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1.3, CGS a questo Giudice sportivo e depositata alle ore 15 del 9 gennaio 2017 dalla società Sampdoria con l’allegato filmato di documentata provenienza; considerato che nel caso di specie l’istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste dal richiamato art. 35, comma 1.3, CGS; tutto ciò premesso dichiara inammissibile la richiesta di esame”.

Infine, oltre a non aver squalificato Reina, come invece squalificò Strootman per la simulazione al Derby, il giudice sportivo non ha multato neanche la Juventus per i cori antisemita contro i tifosi della Fiorentina. Per chi non li avesse ascoltati, clicca qui.

Mentre è stata multata la società giallorossa come viene riportato nel comunicato ufficiale:

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore che provocavano un principio di incendio; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Dunque si denotano due pesi e due misure da parte del Giudice Sportivo.

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